4 giugno 1928
Da "Il processone", a cura di Domenico Zucaro, Editori Riuniti, Roma, 1961, pagine 197, 260-261.[1]
In nome di Sua Maestà
Vittorio Emanuele III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia
Il Tribunale speciale per la difesa dello Stato istituito ai sensi dell'art. 7 della legge 25 novembre 1926, n. 2008, composto dagli Ill.mi Sigg.:
Saporiti cav. uff. Alessandro - Gener. di divisione - Presidente
Buccafurri cav. uff. Giacomo - Giudice relatore
Tringali-Casanova cav. uff. Antonio - Console MVSN [2] Giudice
Cau comm. Lussorio Console MVSN Giudice
Rambaldi comm. Giuseppe Console MVSN Giudice
Sgarzi cav. Giovanni Console MVSN Giudice
Ventura cav. Alberto Console MVSN Giudice
ha pronunciato la seguente:
Sentenza [3]
a carico di:
1) Alfani Luigi, 2) Borin Igino, 3) Bibolotti Aladino, 4) Capurro Ernesto, 5) Flecchia Vittorio, 6) Fabbrucci Virgilio, 7) Ferrari Enrico, 8) Ferragni Rosolino, 9) Gramsci Antonio, 10) Gidoni Bonaventura, 11) Marchioro Domenico, 12) Michelotti Andrea, 13) Nicola Giovanni, 14) Pusterla Anita Maria, 15) Roveda Giovanni, 16) Riboldi Ezio, 17) Scali Ilio, 18) Stefanini Giacomo, 19) Scoccimarro Mauro, 20) Tettamanti Battista, 21) Terracini Umberto, 22) Zamboni Orfeo
Tutti detenuti
[...]
All'imputato Terracini Umberto infligge:
1) Per il reato di cospirazione la pena di 12 anni di detenzione a norma dell'art. 134 n. 2 in relazione agli art. 118, 120 e 78 C.P.
2) Per il reato di incitamento alla guerra civile la pena di 15 anni di reclusione a norma dell'art. 252 C.P. a cui si aggiunge l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma dell'art. 31 C.P. e la vigilanza della PS per la durata di anni 3 a norma dell'art. 28 C.P.
3) Per il reato di eccitamento continuato alla insurrezione ed al mutamento violento della costituzione e della forma di governo la pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione e di L. 2.000 di multa a norma degli art. 79 e 135 C.P. in relazione agli art. 118 e 120 stesso cod.
4) Per il reato di incitamento continuato a mezzo della stampa all'odio di classe e alla disobbedienza delle leggi la pena di 1 anno e 4 mesi di detenzione e L. 1.000 di multa a norma degli art. 79 e 247 C.P. e 1° legge 19 luglio 1894 n. 315.
5) Per il reato di istigazione a mezzo della stampa ai militari di disobbedire alle leggi e violare il giuramento la pena di 1 anno e 6 mesi di detenzione e L. 1.200 di multa a norma degli art. 2 legge 19 luglio 1894 n. 315 e 79 C.P.
6) Per il reato di offesa al capo del governo la pena di 1 anno di reclusione e L. 2.000 di multa a norma dell'art. 9, legge 24 dicembre 1925 n. 2263.
7) Per il reato di false ed incomplete notizie date all'autorità di PS 1 anno e 6 mesi di reclusione a norma dell'art. 1° della legge 26 novembre 1925 n. 2029.
8) Per il reato di uso di documento falso la pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione a norma dell'art. 285 C.P.
Procedendo al cumulo giuridico delle suddette pene a norma degli art. 68, 69, e 75 C.P. si perviene alla complessiva pena della reclusione per la durata di anni ventidue, mesi 9 e giorni 5 e della multa di L. 11.200, oltre la interdizione perpetua dai pubblici uffici e 3 anni di vigilanza speciale della PS.
Per brevità si omette la ripetizione dei capi d'imputazione e della formula di rito, come nell'esempio di Terracini, e, riassumendo, trascriviamo le condanne per gli altri accusati.
Secondo il cumulo ai capi 1°-6°, Gramsci, Roveda e Scoccimarro: anni 20, mesi 4, giorni 5 e L. 6.200 di multa per ciascuno.
A Borin e Marchioro per i capi 1°-6°: anni 17, mesi 4, giorni 5 e L. 6.200 di multa per ciascuno.
A Bibolotti per i capi 1°-7°: anni 18, mesi 4, giorni 5 e L. 11.200 di multa.
A Riboldi per i capi 1°-6°: anni 17, mesi 4, giorni 5 e L. 6.200 di multa.
A Ferragni per i capi 1°-7°: anni 16, mesi 4, giorni 5 e L. 11.200 di multa.
A Flecchia, Tettamanti, Zamboni, Ferrari, Nicola, Gidoni e Stefanini per i capi 1°-6°: anni 15, mesi 4, giorni 5 e L. 6.200 di multa per ciascuno.
A Pusterla per i capi l°-6°: anni 9, mesi 8, giorni 20 e L. 4.000 di multa.
A Fabbrucci per i capi 1°-6°: anni 5, mesi 10, giorni 15 e L. 1.000 di multa.
Come pena accessoria anche agli altri fuinflitta l'interdizione dai pubblici uffici e 3 anni di vigilanza speciale.
Infine il tribunale metteva a carico degli imputati le spese processuali, decretava il sequestro degli oggetti e del denaro, già sequestrato dalla polizia, e concludeva:
Per questi motivi
NOTE
[1] Un elenco delle sentenze pronunciate nel primo semestre del 1928 e delle condanne inflitte si può trovare all'indirizzo https://www.englesprofili.it/engles3/
engles3.fabersoft.net/index03fd.htmloption=com_content&view=article&id=78&Itemid=11
[2] Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale
[3] Sentenza n. 54, n. 9 Reg. Gen.